Riservatezza - Conservazione dei dati personali dei dipendenti relativi all'uso di internet, posta elettronica e telefonia - Rispetto delle procedure ex art. 4, comma 2, l. n. 300 del 1970 (ratione temporis vigente) - Necessità - Omissione - Conseguenze -
In tema di tutela della riservatezza nello svolgimento del rapporto di lavoro, sono illegittime la conservazione e la categorizzazione dei dati personali dei dipendenti, relativi alla navigazione in internet, all'utilizzo della posta elettronica e alle utenze telefoniche da essi chiamate, acquisiti dal datore di lavoro (benché affidatario, come nella specie, di compiti di rilievo pubblicistico) attraverso sistemi di controllo la cui installazione sia avvenuta senza il positivo esperimento delle procedure di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 300 del 1970 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 151 del 2015), applicabili anche ai controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori quando comportino la possibilità di verifica a distanza dell'attività di questi ultimi, ed in assenza dell'acquisizione del consenso individuale e del rilascio delle informative previste dal d.lgs. n. 196 del 2003, tenuto conto che il trattamento dei suddetti dati si traduce nella violazione dell'art. 8 della menzionata legge, che vieta lo svolgimento di indagini sulle opinioni e sulla vita personale del lavoratore, anche se le informazioni raccolte non siano in concreto utilizzate.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 24204 del 29/08/2025 (Rv. 676145 - 01)
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 24204 del 29/08/2025 (Rv. 676145 - 01)