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Riservatezza

Trattamento dei dati personali - Autorità Garante - Attività di accertamento delle violazioni - Distinzione in attività preistruttoria investigativa e in attività sanzionatoria - Ragioni - Termine di cui al punto 2 dell’allegato “B” del Regolamento del Garante n. 2 del 2019 - Applicabilità alla sola fase sanzionatoria - Fondamento.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18583 del 08/07/2025 (Rv. 674918 - 01) In tema di trattamento dei dati personali, atteso che la complessiva attività procedimentale dell'Autorità Garante per la protezione, finalizzata all'accertamento di violazioni e alla irrogazione delle corrispondenti sanzioni, consta di due fasi, logicamente e cronologicamente distinte, una sanzionatoria in senso stretto e una, precedente, investigativa o preistruttoria, va ritenuto che il termine perentorio di centoventi giorni, previsto al punto 2 dell'allegato "B", del Regolamento del Garante n. 2 del 2019, si applica esclusivamente alla fase sanzionatoria e decorre dalla conclusione della precedente fase, che si identifica con l'accertamento delle violazioni ascritte al trasgressore e la notifica della relativa contestazione.