Skip to main content

Brevetti (e convenzioni internazionali) - violazione di privativa - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20074 del 18/07/2025 (Rv. 675420 - 01)

Privativa - Contraffazione - Danni – Liquidazione - Art. 125 del d.lgs. n. 30 del 2005-Nel testo del 2006 - Criterio della “giusta royalty” - Valore - Limite inferiore alla liquidazione equitativa - Criteri indicati dal ricorrente - Possibilità - Fattispecie

In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa leso può chiedere di essere ristorato del danno patito invocando il criterio costituito dal margine di utile del titolare del brevetto applicato al fatturato dei prodotti contraffatti, realizzato dal contraffattore, di cui all'art. 125 del d.lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "codice della proprietà industriale"), nel testo modificato dall'art. 17 del d.lgs. n. 140 del 2006, alla luce del quale il danno va liquidato sempre tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale; in particolare, in tale ambito, il criterio della "giusta royalty" o "royalty virtuale" segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa, che però non può essere utilizzato a fronte dell'indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell'obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di appello che ha erroneamente applicato l'anzidetto criterio al solo quantitativo venduto di prodotto contraffatto e non anche, come più correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, a quello, più in generale, commercializzato o comunque immesso sul mercato).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20074 del 18/07/2025 (Rv. 675420 - 01)