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beni immateriali - diritti di autore (proprietà intellettuale) - diritti di utilizzazione economica (contenuto del diritto) Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11873 del 09/06/2016

Diffusione su schermo televisivo di testi di canzoni eseguite in studio - Riproduzione dell'opera - Configurabilità - Autorizzazione dell'autore - Necessità - Fondamento - Inclusione del diritto di riproduzione nel diritto di esecuzione della canzone - Esclusione - Fondamento.

In tema di diritto d'autore, la proiezione sullo schermo televisivo del testo di canzoni contemporaneamente all'esecuzione in studio degli stessi brani musicali (nell'ambito di trasmissioni che seguono lo schema del cosiddetto "Karaoke"), costituisce (ai sensi della formulazione originaria dell'art. 13 della l. n. 633 del 1941, applicabile "ratione temporis", rispetto alla quale la riformulazione operata dal d.lgs. n. 68 del 2003 non riveste carattere innovativo, limitandosi a rendere più chiaro ed esplicito il testo precedente) atto di riproduzione che necessita dell'autorizzazione dell'autore, indipendentemente dalle finalità di profitto, atteso che presuppone la registrazione, anche transitoria, del testo su un supporto, qualunque esso sia; né il diritto di riproduzione del testo può ritenersi compreso nel diritto di rappresentazione, esecuzione, radiodiffusione del brano musicale per il quale l'autorizzazione sia stata eventualmente rilasciata, trattandosi di diritti separati, tanto più nel caso di canzoni, per le quali la legge distingue tra compositore della musica e paroliere.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11873 del 09/06/2016

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