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Assicurazione contro i danni

Dolosa esagerazione del danno - Onere della prova - Spettanza in capo all'assicuratore - Domanda giudiziale dell'assicurato - Prova di un pregiudizio inferiore - Integrazione - Esclusione.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 20663 del 22/07/2025 (Rv. 675895 - 01) In tema di assicurazione contro i danni, in presenza di una clausola di decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo in caso di dolosa esagerazione del danno (consistente nella consapevole amplificazione della quantificazione del danno allo scopo di ottenere un'indennità superiore a quella spettante secondo il contratto, indipendentemente dall'idoneità del contegno all'induzione in errore della compagnia assicuratrice), l'onere di provare tale dolosa esagerazione grava sull'assicuratore e non può ritenersi assolto per il semplice fatto che l'assicurato, dopo avere agito in giudizio per ottenere il pagamento dell'indennità in una certa misura, sia riuscito a provare solo una piccola parte del danno richiesto con l'atto introduttivo.