Contratto di assicurazione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 16212 del 17/06/2025 (Rv. 675323 - 01)
Disposizioni generali - per conto altrui o per conto di chi spetta Assicurazione contro i danni per conto altrui - Qualità di creditore - Natura - Clausola che attribuisce al solo contraente e non all’assicurato la facoltà di partecipare alle operazioni di stima del danno e liquidazione dell’indennizzo - Nullità.
Nell'assicurazione contro i danni per conto altrui è nulla la clausola che attribuisce al solo contraente - e non anche all'assicurato - la facoltà di partecipare alle operazioni di stima del danno e liquidazione dell'indennizzo ed il diritto di agire in giudizio per ottenerne il pagamento, atteso che, stante l'intrinseca natura indennitaria del contratto di assicurazione contro i danni, non è consentito sciogliere il vincolo tra titolarità dell'interesse contrario all'avverarsi del rischio e qualità di assicurato, elevato dalla legge (art. 1904 c.c.) ad elemento costitutivo dell'operazione assicurativa.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 16212 del 17/06/2025 (Rv. 675323 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1891, Cod_Civ_art_1904, Cod_Civ_art_1895, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1419
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