Contratto di assicurazione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 16212 del 17/06/2025 (Rv. 675323 - 02)
Disposizioni generali - per conto altrui o per conto di chi spetta -Assicurazione contro i danni ad una cosa - Contraente non proprietario della cosa - Riconducibilità all’assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c. - Fattispecie.
L'assicurazione contro i danni ad una cosa, stipulata da chi non ne è il proprietario, è necessariamente un'assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c., a beneficio del proprietario stesso. (Nella specie, la S.C., in relazione a polizza assicurativa contro i danni da incendio ad un fabbricato stipulata dal conduttore, in forza di contratto di affitto di azienda, ha affermato che l'unico soggetto titolare dell'interesse esposto al rischio - il quale va individuato a priori, in base ai patti contrattuali, non a posteriori in base alle conseguenze del sinistro - era il proprietario, restando, pertanto, irrilevante, ai fini dell'individuazione del soggetto assicurato, che il conduttore avesse sostenuto le spese di ripristino dell'immobile).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 16212 del 17/06/2025 (Rv. 675323 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1891, Cod_Civ_art_1904, Cod_Civ_art_1905
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