Veicoli - fondo di garanzia per le vittime della strada - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11565 del 02/05/2025 (Rv. 674692 - 01)
Obbligazione a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada - Natura sostitutiva e non solidale - Uniformità della decisione per tutte le parti - Necessità - Violazione - Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - notificazione dell'impugnazione - in cause inscindibili.
In caso di esercizio dell'azione diretta nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, obbligato ex lege a una prestazione avente natura risarcitoria sostitutiva e non solidale, la decisione assunta in ordine alla responsabilità e al danno deve essere uniforme per tutte le parti che partecipano al processo, diversamente risultando inutiliter data; ne consegue che, in un tale giudizio, l'impugnazione di un capo della sentenza che attenga ai presupposti della domanda impedisce il passaggio in giudicato dell'intera pronuncia con riguardo a tutte le parti e gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta soltanto da alcuna delle parti si estendono anche a quelle non impugnanti o contumaci, che condividono la stessa posizione processuale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11565 del 02/05/2025 (Rv. 674692 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1299, Cod_Civ_art_2055