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Veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12110 del 07/05/2025 (Rv. 674855 - 01)

Obbligo dell'assicurazione - certificato di assicurazione - Rilascio di certificato di assicurazione o di contrassegno assicurativo - Rimedi esperibili dal danneggiato - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore apparente del responsabile - Azione risarcitoria nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada - Scelta rimessa al danneggiato - Configurabilità.

In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, in caso di rilascio del certificato e del contrassegno assicurativo, il danneggiato può, a sua scelta, esperire sia l'azione diretta, ex art. 144 del d.lgs. n. 209 del 2005, nei confronti dell'assicuratore, facendo valere la situazione di apparenza indotta dall'emissione dei documenti suddetti, sia - una volta acquisite le informazioni, presso gli archivi delle autorità competenti, in ordine alla inesistenza di una valida polizza assicurativa RCA - l'azione risarcitoria nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ex art. 283 del citato d.lgs.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12110 del 07/05/2025 (Rv. 674855 - 01)