Cosa giudicata penale - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16825 del 23/06/2025 (Rv. 675605 - 01)
Autorità in altri giudizi civili o amministrativi - Risarcimento del danno per fatto costituente reato - Rapporti tra azione civile e penale - Separatezza - Eccezioni - Fondamento.
In materia di rapporti tra giudizio civile e penale, l'art. 652 c.p.p., innovando rispetto alla disciplina di cui al previgente sistema, fondato sulla prevalenza del processo penale su quello civile, si ispira al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo che il giudizio civile risarcitorio debba essere sospeso soltanto allorquando l'azione civile, ex art. 75 c.p.p., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto solo in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, il quale, pertanto, non può pervenire anticipatamente a un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16825 del 23/06/2025 (Rv. 675605 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295
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