Azione civile - esercizio in sede penale - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16905 del 24/06/2025 (Rv. 675418 - 01)
Giudizio di rinvio a seguito di cassazione ex art. 622 c.p.p. - Giudicato penale - Limiti.
L'art. 652 c.p.p., sull'efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno della sentenza irrevocabile di assoluzione, non trova applicazione nel caso di annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., perché la sentenza di proscioglimento dell'imputato, annullata su ricorso della parte civile, pur restando ferma agli effetti penali, non produce effetti extrapenali, operando il rinvio una translatio dell'azione civile dal giudizio penale a quello civile che, pur collocandosi all'interno della medesima vicenda, ha per oggetto unicamente l'accertamento dei fatti costitutivi dell'illecito civile.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16905 del 24/06/2025 (Rv. 675418 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043
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