Protezione internazionale - Procedimento - Considerevole lasso di tempo tra la data di assunzione della causa in decisione e il deposito della pronuncia - Necessità di riaprire l'istruttoria in presenza di rilevanti modificazioni di fatto e di diritto sopravvenute - Sussistenza.
In tema di protezione internazionale, allorché tra la data in cui il ricorso è stato assunto in decisione e la pubblicazione della decisione decorra un termine troppo esteso e del tutto anomalo (nella specie, due anni in grado di appello), il giudice è tenuto a prendere in esame elementi di prova o fonti di informazione successivi, eventualmente aggiornando la decisione, anche attraverso la riapertura dell'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, in ossequio al diritto dell'Unione e, in particolare, dell'art. 46, par. 3, della direttiva 2013/32/CE, che impone un esame completo e attuale degli elementi di fatto e di diritto dedotti rilevanti per la decisione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5081 del 26/02/2025 (Rv. 673923-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_352