Protezione complementare - Esigenza di valutazione all'attualità - Dovere del giudice - Elementi di prova e fonti di informazione sopravvenuti - Fattispecie.
In tema di protezione complementare, ove tra la data in cui il ricorso è stato assunto in decisione e la data di pubblicazione della decisione decorra un termine significativo, il giudice è tenuto a prendere in esame anche elementi di prova o fonti di informazione successivi al momento dell'audizione, eventualmente aggiornando la decisione, se non anche riaprendo l'istruttoria, in ossequio al diritto dell'Unione che impone un esame degli elementi di fatto e di diritto così come sussistenti all'attualità. (In una fattispecie nella quale la decisione di rigetto della domanda di protezione complementare, benché assunta in data nel marzo 2021, era stata, tuttavia, depositata dopo due anni, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto impugnato, in quanto il giudice, anziché ignorare il tempo trascorso tra deliberazione e pubblicazione, avrebbe dovuto, anche facendo uso dei suoi poteri-doveri istruttori, tenere conto delle fonti di prova successive alla data in cui il ricorso era stato assunto in decisione, onde verificare se il ricorrente, nelle more del giudizio, avesse intrapreso un più ampio percorso di integrazione sociale e lavorativa).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4526 del 20/02/2025 (Rv. 673857-01)