Contratti - spese comunali fuori bilancio - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27046 del 08/10/2025 (Rv. 676040 - 01)
Responsabilità diretta del funzionario ex art. 35, co. 4, d. lgs. n. 77 del 1995 - Interpretazione alla luce delle modifiche apportate da d.lgs. n. 342 del 1997 - Nozione di “consentire” - Fattispecie.
In tema di spese fuori bilancio dei Comuni, ai fini dell'interpretazione del disposto dell'art. 23, comma 4, del d.l. n. 66 del 1989 (conv., con modif., nella l.n. 144 del 1989 il cui testo risulta nella sostanza riprodotto nell'art. 35 del d.lgs. n. 77 del 1995) - che stabilisce l'insorgenza del rapporto obbligatorio, quanto al corrispettivo, direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione - va escluso che l'attività di "consentire" la prestazione debba consistere in un ruolo di iniziativa o di determinante intervento del funzionario, essendo sufficiente che questi ometta di manifestare il proprio dissenso e presti, invece, la sua opera come in presenza di una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale.
(In applicazione del principio, la S.C., pronunciando in una controversia relativa al pagamento dei compensi per l'attività svolta da tre professionisti su incarico della Giunta, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda nei confronti del dirigente comunale, sebbene quest'ultimo, pur in assenza di un'adeguata copertura finanziaria, avesse dato indicazioni agli attori di "fare ciò che era necessario nell'ambito ed alle condizioni di cui alla delibera").
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27046 del 08/10/2025 (Rv. 676040 - 01)
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