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Pubblica amministrazione - obbligazioni - arricchimento senza causa – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1391 del 23/01/2014
Spese comunali fuori bilancio - Rapporto obbligatorio fra privato ed amministratore o funzionario - Configurabilità - Presupposti - Esecuzione di fatto del rapporto consentita dall'amministratore o dal funzionario - Proponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della P.A. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
In tema di spese fuori bilancio dei Comuni (e, più in generale, degli enti locali) agli effetti di quanto disposto dall'art. 23, quarto comma, del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 1989, n. 144), l'insorgenza del rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione - con conseguente impossibilità di esperire nei confronti del Comune l'azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarietà - si ha in tutti i casi in cui manchi una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale, con la conseguenza che, dopo l'introduzione di tale normativa, la questione del riconoscimento dell'utilità della prestazione si pone, di regola, solo allorché il funzionario o l'amministratore - responsabili verso il privato - propongano l'azione di cui all'art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1391 del 23/01/2014
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