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Procedimento civile - litisconsorzio - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 15821 del 13/06/2025 (Rv. 675625 - 01)

Forme integrative e complementari di sicurezza sociale - Fondi costituiti ex art. 2117 c.c. - Assoggettamento alla disciplina delle associazioni non riconosciute - Condizioni - Conseguenze - Autonoma soggettività giuridica - Accertamento del giudice di merito - Necessità - Conseguenze - Evocazione in giudizio - Fattispecie relativa al versamento di contributi al Fondo PREVINDAI.

I fondi speciali per l'assistenza e la previdenza costituiti, ex art. 2117 c.c., con la contribuzione del datore di lavoro e dei lavoratori, ove non abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, sono assoggettati alla disciplina comune dettata per le associazioni non riconosciute, e sono quindi soggetti giuridici retti da statuti aventi natura negoziale, i quali, ancorché privi di personalità, possono atteggiarsi quali autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, dovendo pertanto essere autonomamente evocati in giudizio se, in base a un accertamento riservato al giudice del merito, sono costituiti quali soggetti giuridici distinti dal datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di condanna del datore di lavoro al versamento di contributi al fondo PREVINDAI, senza prima accertare la sua autonoma soggettività giuridica e trarne le dovute conseguenze in termini di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 15821 del 13/06/2025 (Rv. 675625 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2117, Cod_Civ_art_0038, Cod_Civ_art_0036