Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - riconoscimento del diritto - Domanda di rateizzazione del debito contributivo - Efficacia - Limiti - Indisponibilità dell'obbligazione contributiva - Conseguenze - Fattispecie.
La domanda di rateizzazione del debito contributivo, formulata in sede amministrativa, ha efficacia di riconoscimento del suddetto debito ai soli fini dell'interruzione della prescrizione e dell'inversione dell'onere della prova, ma non incide sul diritto indisponibile al recupero della contribuzione non versata, che è irrinunciabile da parte dell'INPS e rispetto al quale non è neppure ammessa la rinuncia alla opposizione del contribuente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, in ragione dell'indisponibilità dell'obbligazione contributiva, aveva ritenuto irrilevante la rinuncia all'azione giudiziaria manifestata con la richiesta di rateizzazione, così riformando la decisione di primo grado che aveva dichiarato l'inammissibilità di tale azione).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16110 del 16/06/2025 (Rv. 675606 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1965, Cod_Civ_art_1988, Cod_Proc_Civ_art_306
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