Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalita' di riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - cartella di pagamento - tributi (in generale) - repressione delle violazioni dell
Obbligazioni tributarie - Prescrizione degli interessi - Principio dell'autonomia rispetto al capitale - Conseguenze - Termine prescrizionale ex art. 2948, n. 4, c.c. - Applicabilità.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 23052 del 11/08/2025 (Rv. 675508 - 01) In tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale; pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 23052 del 11/08/2025 (Rv. 675508 - 01) In tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale; pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali.
- Riferimenti normativi: Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 lett. 4
- Massime precedenti: Massime precedenti Vedi: N. 2095 del 2023 Rv. 666756 - 02, N. 7486 del 2022 Rv. 664137 - 01