Riscossione delle imposte sui redditi - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 15862 del 13/06/2025 (Rv. 675735 - 01)
Modalita' di riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - cartella di pagamento - notifica - Cartella di pagamento - Notifica ex art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 al cedente del ramo di azienda - Notifica anche nei confronti del cessionario - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata al cedente del ramo di azienda, ai fini della prosecuzione della riscossione contro il cessionario non è necessaria un'ulteriore notifica nei suoi confronti, dal momento che l'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede in via alternativa la notifica al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali si procede, costituendo l'obbligo del cedente - soggetto passivo del tributo - elemento costitutivo di quello del cessionario che risponde in via sussidiaria, con la conseguenza che è rispetto al cedente che va accertato che il tributo è dovuto.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 15862 del 13/06/2025 (Rv. 675735 - 01)