Impugnazioni civili - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9970 del 16/04/2025 (Rv. 674634-01)
"Ius superveniens" - secondo equita' - appello - appellabilita' (provvedimenti appellabili) - sentenze - del conciliatore - Giudice di pace - Domanda di risarcimento del danno - Indicazione specifica di somma nei limiti della competenza equitativa - Alternativa richiesta di somma minore o maggiore da determinarsi in corso di causa - Portata - Mera di clausola di stile - Esclusione - Condizioni e limiti - Assenza di circostanze idonee a comprovare il superamento del valore espressamente indicato - Necessità - Fattispecie in tema di individuazione del mezzo di impugnazione esperibile.
Nel giudizio instaurato davanti al giudice di pace per il risarcimento dei danni (nella specie da condotta di ingiuria aggravata), qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a millecento euro, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad euro 1100,00 - in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del tribunale che aveva dichiarato inammissibile ex art. 339, comma 3, c.p.c. l'appello proposto avverso la sentenza resa dal giudice di pace, ritenendo ininfluente, al fine di individuare il mezzo di impugnazione esperibile, l'ulteriore richiesta, avanzata dall'attore con l'atto di citazione, di condanna del convenuto al pagamento di "una somma diversa ritenuta di giustizia", rispetto a quella specificamente quantificata di euro 950,00).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9970 del 16/04/2025 (Rv. 674634-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_014, Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_339
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