Prove indiziarie - presunzioni (nozione) – semplici
Fatto generatore di responsabilità non direttamente conoscibile - Presunzioni ex art. 2729 c.c. - Doveri del giudice di merito - Articolazione del ragionamento decisorio in due fasi - Selezione degli elementi indizianti e analisi complessiva di quelli individuati - Verifica sulla cd. convergenza del molteplice - Fattispecie.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 19253 del 13/07/2025 (Rv. 675432 - 01)
In tema di prova presuntiva, se il fatto generatore di responsabilità non è direttamente conoscibile, il giudice è tenuto, in base agli indizi offerti alla sua valutazione, ad articolare il procedimento logico-deduttivo nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, per scartare quelli assolutamente irrilevanti, e della successiva valutazione complessiva di quelli così identificati, per vagliare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto non raggiunta la prova della riconducibilità al convenuto del fatto lamentato - il taglio di un tubo dell'acqua - perché aveva omesso una considerazione globale di tutti gli indizi raccolti - quali la disponibilità da parte del convenuto di una motosega ed il suo utilizzo in prossimità del tubo oggetto di rottura nel momento in cui questa era intervenuta, i rilievi contenuti nella relazione dei carabinieri sulla particolarità del taglio del tubo, la sostanziale improbabilità per terzi, rimasti del tutto ignoti, di accedere facilmente all'area ove si trovava il tubo con simili strumenti da taglio, i dissidi conclamati, passati e presenti, tra il soggetto intento ad utilizzare la motosega e il soggetto danneggiato - così formulando un ragionamento fondato sulla scomposizione atomistica degli elementi di fatto, in contrasto con quella agevolmente enucleabile dal loro complesso).
- Riferimenti normativi: Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729, Cod. Proc. Civ. art. 360
- Massime precedenti: Massime precedenti Vedi: N. 9054 del 2022 Rv. 664316 - 01, N. 8115 del 2025 Rv. 674406 - 01