Skip to main content

Documentale (prova) - scrittura privata - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15589 del 11/06/2025 (Rv. 675393 - 02)

Verificazione - disconoscimento - Cessione del credito - Eccezione di estinzione dell'obbligazione del debitore ceduto - Ricevuta di pagamento sottoscritta dal cedente in data anteriore alla cessione - Cessionario quale terzo - Formale disconoscimento della predetta ricevuta - Necessità - Esclusione - Inopponibilità ex art. 2704 c.c. dell'anteriorità del pagamento - Sufficienza - Onere della prova a carico del debitore - Limiti.

Il cessionario di un credito - a fronte dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione sollevata dal debitore ceduto in forza di ricevuta di pagamento sottoscritta dal cedente e portante una data anteriore al momento in cui ha avuto conoscenza della cessione - assume la veste di terzo rispetto a detta scrittura privata e, pertanto, può contrastarne l'efficacia probatoria, senza necessità di formale disconoscimento a norma degli artt. 214 e ss. c.p.c., invocando il disposto dell'art. 2704 c.c. per l'inopponibilità di quella data e, quindi, della anteriorità del pagamento rispetto alla conoscenza della cessione, fino a che il debitore non deduca e dimostri la certezza della data medesima, nei limiti consentiti da tale norma.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15589 del 11/06/2025 (Rv. 675393 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260., Cod_Civ_art_1264, Cod_Civ_art_2704, Cod_Proc_Civ_art_214