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Prove raccolte in giudizio penale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9957 del 16/04/2025 (Rv. 674632-01)

Prove assunte in processo penale - Sentenze penali prive di efficacia ex art. 651 e 652 c.p.p. - Prove documentali atipiche - Ammissibilità - Poteri delle parti - Poteri del giudice civile.

Le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (nella specie, la sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9957 del 16/04/2025 (Rv. 674632-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_184