Litisconsorzio - necessario - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8885 del 03/04/2025 (Rv. 674485-01)
Esecuzione forzata - opposizioni - Esecuzione nei confronti del terzo debitore ex art. 8, comma 3, l. n. 898 del 1970 (ora sostituito dall'art. 437-bis.37, commi 1 e 2, c.p.c.) - Opposizione ex art. 615 c.p.c. del terzo - Litisconsorzio necessario del coniuge obbligato - Configurabilità - Fondamento.
Nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. volta a contestare l'an o il quantum del diritto di agire in executivis del coniuge creditore che ha promosso l'esecuzione nei confronti del terzo debitore ai sensi dell'art. 8, comma 3, della l. n. 898 del 1970, ora sostituito dall'art. 437-bis.37, commi 1 e 2, c.p.c., sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge obbligato, interessato a partecipare ad un giudizio che è teso ad accertare l'esatta consistenza del suo obbligo e la cui decisione, avente attitudine al giudicato, incide sulla sua liberazione nei confronti del procedente e/o sul suo diritto di credito verso il terzo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8885 del 03/04/2025 (Rv. 674485-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_437_2, Cod_Proc_Civ_art_615