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Difensori - gratuito patrocinio - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14177 del 27/05/2025 (Rv. 674840-01)

Patrocinio a spese dello Stato - Revoca dell'ammissione - Accoglimento dell'opposizione - Liquidazione del compenso al difensore - Esclusione - Fondamento.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice, accogliendo l'opposizione proposta ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione, non può liquidare il compenso spettante al difensore, che è munito di una propria distinta legittimazione a tutela del suo diritto soggettivo patrimoniale, poiché tale liquidazione deve avvenire nelle forme di cui all'art. 83, comma 2, del citato d.P.R.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14177 del 27/05/2025 (Rv. 674840-01)