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Sospensione del processo - necessaria - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 12258 del 09/05/2025 (Rv. 674564 - 01)

Sospensione per pregiudizialità - Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata - Condizioni - Sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, c.p.c. - Ammissibilità - Fattispecie.

Qualora fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato, ove non imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere facoltativamente disposta ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. applicandosi, in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati, l'art. 336, comma 2 c.p.c..

(Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso avverso la decisione che aveva respinto la domanda di sospensione del giudizio di divisione in attesa della definizione, con passaggio in giudicato della relativa sentenza, del giudizio di usucapione introdotto dal convenuto dopo la sentenza di primo grado).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 12258 del 09/05/2025 (Rv. 674564 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_337