Morte nel corso del giudizio della parte costituita - Ricorso per cassazione - "Legitimatio ad causam" dei soggetti cui è stata notificata l'impugnazione - Assunzione della qualità di erede - Necessità - Onere della prova - A carico del ricorrente - Mera chiamata all'eredità - Insufficienza.
Qualora la parte costituita sia deceduta nel corso del giudizio, il ricorrente per cassazione ha l'onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l'impugnazione è stata notificata e, dunque, la loro avvenuta assunzione della qualità di erede per accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente la mera chiamata all'eredità, in quanto la "legitimatio ad causam" non si trasmette dal "de cuius" al chiamato per effetto della sola apertura della successione.
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Civ_art_2697