Consulenza tecnica in materia contabile - Indeterminabilità del valore della controversia - d.P.R. n. 115 del 2002 - Art. 2 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002 - Onorario a percentuale calcolato per scaglioni - Inapplicabilità - Criteri residuali di cui all'art. 1 delle medesime tabelle - Applicabilità.
Nel sistema di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 ed ai sensi dell'art. 2 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002, al consulente tecnico in materia contabile spetta un onorario a percentuale calcolato per scaglioni con riguardo al valore della controversia; tuttavia, ove non sia possibile determinare tale valore, trova applicazione il criterio residuale di cui all'art. 1 delle medesime tabelle, cosicché l'onorario va commisurato al tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2456 del 02/02/2025 (Rv. 673897-01)