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Testimonianza resa da persona incapace – Cass. n. 9456/2023

Procedimento civile - udienza per la precisazione delle conclusioni - Testimonianza resa da persona incapace - Eccezione di nullità - Omessa riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni - Rinuncia - Conseguenze - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..

 

La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 9456 del 06/04/2023 (Rv. 667445 - 03)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_246, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_178, Cod_Proc_Civ_art_346

 

Corte

Cassazione

9456

2023

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FORO - AI - L'ASSISTENTE GIURIDICO VIRTUALE PER L'AVVOCATO e/o PER IL GIURISTA 
a cura di
Domenico Condello - Avvocato Foro di Roma - Già Docente di Informatica Giuridica Università di Urbino
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