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D'ingiunzione - decreto – notificazione

Decreto ingiuntivo - Opposizione - Decorrenza del termine per proporre opposizione - Dalla rinnovazione della notifica - Ragioni - Fattispecie.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19814 del 17/07/2025 (Rv. 675381 - 01)

In caso di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, il termine perentorio per proporre opposizione, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., decorre dalla successiva notifica eseguita in rinnovazione della precedente nulla. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento del Tribunale - in funzione di giudice del gravame - secondo il quale la nuova notifica del decreto ingiuntivo e del precetto era circoscritta all'esigenza di rinnovazione della mera intimazione di pagamento, in ragione della sopravvenuta inefficacia del precedente precetto).

  • Riferimenti normativi: Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 641
  • Massime precedenti: Massime precedenti Vedi: N. 1509 del 2019 Rv. 652454 - 01, N. 3009 del 1976 Rv. 381787 - 01