Polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20025 del 18/07/2025 (Rv. 675465 - 01)
Stranieri - Richiesta di autorizzazione all'ingresso o permanenza ex art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 - Instaurazione del contraddittorio - Legittimazione passiva nei diversi gradi del giudizio - Modalità - Fattispecie.
In materia di autorizzazione all'ingresso o permanenza nel territorio italiano del familiare di un minore di nazionalità straniera in deroga alle disposizioni del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, ai sensi dell'art. 31, comma 3, controparte processuale è il pubblico ministero: davanti al Tribunale per i minorenni, unico contraddittore della parte istante è il Procuratore della Repubblica presso detto giudice, mentre nel procedimento di reclamo davanti alla Corte d'appello (nella specializzata composizione per i minorenni) avverso il decreto emesso dal giudice di primo grado, unico contraddittore della parte reclamante, è il P.G. presso la medesima Corte; invece, nel giudizio di cassazione promosso dal cittadino straniero avverso il decreto emesso dalla Corte d'appello sul reclamo dinnanzi menzionato, il contraddittorio è ritualmente instaurato nei confronti del solo P.G. presso la suindicata Corte. (Nella specie la S.C., che ha ritenuto sufficiente ai fini della corretta instaurazione del giudizio la notifica del ricorso nei confronti del P.G. presso la Corte di appello il cui decreto è stato impugnato, ha conseguentemente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del costituito Ministero della giustizia, ritenendolo ente erroneamente evocato in giudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20025 del 18/07/2025 (Rv. 675465 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_070
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