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Mediazione

28 Marzo 2010 - Mediazione - la delibera del Consiglio dell'Ordine di Milano

Mediazione - la delibera del Consiglio dell'Ordine di Milano

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, nella seduta del 18 marzo 2010, esaminato il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, di attuazione dell’art. 60 della Legge 18.6.2009, n. 69 in materia di “Norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010, considerato che tale provvedimento non ha tenuto conto delle proteste e suggerimenti deliberate da questo Ordine stesso con l’Unione Lombarda degli Ordini forensi e dalle istituzioni e varie rappresentanze associative del mondo forense, esprime la propria vibrata protesta rispetto ad alcuni punti del provvedimento e precisamente in merito al’art. 5 comma 1, l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione, all’art. 4 comma 3, l’annullabilità del mandato dell’avvocato in caso di inadempienza dello stesso agli obblighi di informazione previsti, e al mancato riferimento alla necessità di assistenza da parte dell’Avvocato.

Elementi questi che si considera possano compromettere le stesse possibilità di efficacia del funzionamento del nuovo istituto della mediazione e sui quali si ritiene di sollevare dubbi di legittimità costituzionale. Porre il ricorso alla mediazione come condizione di procedibilità processuale in determinati ambiti di materie, seppure con obiettivi di deflazionare la giustizia e diffondere la cultura del ricorso a soluzioni alternative di risoluzione delle controversie, porterà, di contro, a procrastinare l’inizio dell’azione giudiziaria con grave dispendio di tempi e costi che incideranno negativamente sulla società e in particolare sul cittadino, facendo così venir meno la reale funzione del nuovo istituto di strumento a tutela del cittadino.

Lo stesso parere della Commissione Giustizia del Senato sollevava perplessità su questo punto, suggerendo l’esclusione dell’obbligatorietà, nonché, più in generale, la necessità di una rivalutazione delle materie per le quali tale istituto può trovare applicazione. Appare infatti irragionevole l’inclusione di materie quali, tra le altre, la locazione (lo sfratto per morosità diventa operazione a tempo indeterminato e l’inquilino potrebbe non pagare né canone né spese) e le materie condominiali.

L’art. 4 comma 3 nel determinare l’annullabilità del rapporto cliente-difensore in caso di inadempienza dell’avvocato al dovere di informazione, ivi indicato, svilisce la figura dell’avvocato e non considera l’impegno che già oggi, ciascun avvocato senza la necessità di una legge, impiega nel ricercare soluzioni transattive delle liti, facendo della negoziazione una essenziale attività quotidiana.

Anche in questo caso il parere della Commissione Giustizia del Senato ha manifestato dubbi su tale punto, ritenendo più opportuno prevedere che la violazione di tale obbligo costituisca illecito disciplinare per l’Avvocato inadempiente. Quanto sopra in unione alla mancata previsione, nel provvedimento in questione, della assistenza legale al cittadino che ricorre alla mediazione, fa emergere la volontà di espellere il ruolo della classe forense dal nuovo istituto, compromettendo il diritto di difesa del cittadino.

Anche la fase del tentativo di conciliazione comporta l’esame di delicati aspetti del diritto, la cui corretta valutazione può essere garantita solo dall’assistenza di un difensore, figura che ha per sua natura il dovere di tutelare i diritti e gli interessi della propria parte. esprime inoltre la propria preoccupazione sull’indicazione dei ristretti tempi di attuazione delle incombenze assegnate agli Ordini dal provvedimento in questione. Il decreto, infatti, impone agli Ordini di istituire gli Organismi di conciliazione forense e avviare la formazione dei conciliatori con conseguente aggravio di costi e necessità di nuove risorse, problematiche che gli Ordini si troveranno in breve tempo a dover affrontare.

auspica

quindi che il Ministero voglia aprire il confronto costruttivo, di cui l’Avvocatura ha diritto, attraverso il quale trovare soluzioni che possano valorizzare il ruolo della categoria degli avvocati nell’attuazione del nuovo strumento di risoluzione delle controversie, a garanzia del diritto di difesa del cittadino.
Il Consigliere Segretario Il Presidente

Avv. Enrico Moscoloni Avv. Paolo Giuggioli

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