Skip to main content

Personale insegnante - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 12210 del 08/05/2025 (Rv. 675261 - 01)

Supplenze temporanee - Seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze - Equiparazione agli insegnanti abilitati di quelli in possesso di laurea e ventiquattro crediti formativi - Esclusione - Conseguenze.

In tema di supplenze temporanee, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. 13 giugno 2007 e nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze previste dall'art. 1-quater del d.l. n. 126 del 2019, devono essere inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, cui non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di ventiquattro crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d. lgs. n. 59 del 2017 (nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla modifica operata dal d.l. n. 36 del 2022), i quali, invece, devono trovare posto nella terza fascia delle menzionate graduatorie di circolo e di istituto e nella seconda fascia delle citate graduatorie provinciali per le supplenze.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 12210 del 08/05/2025 (Rv. 675261 - 01)