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Causa petendi et petitum

Novità della domanda ex art. 345 c.p.c. - Presupposti - Mutamento della domanda con riguardo al petitum - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19750 del 16/07/2025 (Rv. 675633 - 01)

A norma dell'art. 345 c.p.c., si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando la modifica della domanda originale si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere in primo grado, mentre si è in presenza di una mera e consentita emendatio libelli allorché la modifica della domanda venga ad incidere sul petitum solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell'originaria domanda. (Nella specie, la S.C. ha qualificato come emendatio la sostituzione della domanda - avanzata dai fideiussori di una correntista - di condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente trattenute con quella di rideterminazione del saldo del conto corrente, depurato dagli importi illegittimamente addebitati a titolo di interessi, capitalizzazione trimestrale e commissione di massimo scoperto, sul presupposto che, fermi restando i fatti allegati in primo grado - segnatamente, l'invalidità delle clausole che prevedevano i predetti addebiti -, gli appellanti si erano limitati a insistere sulla richiesta di accertamento del saldo effettivo del conto, da ritenersi inclusa in quella di restituzione degli indebiti indebitamente trattenuti dalla banca).

  • Riferimenti normativi: Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 171 ter, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1260, Cod. Civ. art. 1846
  • Massime precedenti: Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536 - 01