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Appello - domande nuove - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15880 del 13/06/2025 (Rv. 674991 - 01)

Domanda nuova in appello - Nozione - Domanda aggiuntiva rispetto a quella originaria - Domanda sostitutiva rispetto a quella originaria - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

La domanda nuova in appello è solo quella che, al pari delle domande eccezionalmente ed espressamente ammesse dall'art. 345, comma 1, secondo periodo, c.p.c., si aggiunge alla domanda principale, mentre non possono essere considerate nuove, e sono quindi ammissibili, le domande "diverse" che si sostituiscono a quelle originarie, ponendosi, rispetto a queste, in rapporto di alternatività, in ragione dell'esigenza di massimizzare la portata dell'intervento giurisdizionale, così da evitare che le parti tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, rispetto alla domanda svolta in primo grado, in cui il diritto all'ostensione del nominativo del "nuovo" beneficiario di una polizza vita era stato fondato dall'attrice sulla sua nomina originaria e sull'invalidità della successiva designazione, costituisse un'inammissibile domanda nuova l'aver fondato il medesimo diritto sulla qualità di erede legittimario e sulla necessità di far valere i conseguenti diritti ereditari sulla quota di legittima, in quanto, a prescindere dal dubbio carattere di novità, la domanda si era sostituita, e non aggiunta, a quella originaria).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15880 del 13/06/2025 (Rv. 674991 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345

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