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Sentenza del giudice di pace secondo equità – Cass. n. 31830/2022

Impugnazioni civili - appello - appellabilità (provvedimenti appellabili) - sentenze - secondo equità - Sentenza del giudice di pace secondo equità - Appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c. - Violazione delle norme sul procedimento - Nozione - Fattispecie.

 

Ai fini dell'ammissibilità dell'appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c., le norme sul procedimento che si assumono violate vanno identificate unicamente nelle regole che presidiano lo svolgimento del giudizio di cognizione davanti al giudice di pace e, cioè, nella disciplina delle attività delle parti e del giudice in quel processo, con esclusione delle disposizioni (pur aventi natura processuale) di altri procedimenti che siano assunte dal giudicante per la decisione sul merito e, cioè, per la valutazione di fondatezza o di infondatezza della domanda. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di inammissibilità dell'appello avverso una pronuncia del giudice di pace che aveva respinto la domanda di ripetizione - avanzata nei confronti del debitore anziché del terzo pignorato - dell'imposta di registro assolta su un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., poiché le norme asseritamente violate dal primo giudice - gli artt. 91 e 553 c.p.c. - non avevano natura di "norme sul procedimento").

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31830 del 27/10/2022 (Rv. 666069 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_553

 

Corte

Cassazione

31830

2022

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