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Impugnazioni - Giudizi di revocazione Motivi Ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione

Civile - Impugnazioni - Giudizi di revocazione Motivi Ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione ex art. 380-bis cod. proc. Civ. - Mezzi di impugnazione - Revocazione Al pari della sentenza pronunciata all'esito del giudizio di revocazione, anche l'ordinanza, emessa con il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell'art.380-bis cod. proc. Civ. e contenente pronunzia di inammissibilità di altro ricorso per revocazione di sentenza della Corte di cassazione, stante l'identica natura decisoria, non può essere impugnata per revocazione, essendo contro entrambe proponibili, come statuito dall'art. 403 cod.proc.civ., solo i mezzi di impugnazione cui era originariamente soggetta la decisione impugnata per revocazione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27865 del 20/12/2011

Civile - Impugnazioni - Giudizi di revocazione Motivi Ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione ex art. 380-bis cod. proc. civ. - Mezzi di impugnazione - Revocazione


Al pari della sentenza pronunciata all'esito del giudizio di revocazione, anche l'ordinanza, emessa con il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell'art.380-bis cod. proc. civ. e contenente pronunzia di inammissibilità di altro ricorso per revocazione di sentenza della Corte di cassazione, stante l'identica natura decisoria, non può essere impugnata per revocazione, essendo contro entrambe proponibili, come statuito dall'art. 403 cod.proc.civ., solo i mezzi di impugnazione cui era originariamente soggetta la decisione impugnata per revocazione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27865 del 20/12/2011

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27865 del 20/12/2011

IN FATTO
- rilevato che il Consigliere designato ha ritenuto d'avviare la trattazione in Camera di consiglio redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c.;
"1 - Liborio Di.. fu Antonino ha proposto ricorso per revocazione dell'ordinanza 14558/2010 pronunziata dalla Corte di Cassazione con la quale, nell'ambito del procedimento in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c., era stata dichiarata l'inammissibilità di altro ricorso per la revocazione della sentenza n. 15.634/2006 della medesima Corte. Le altre parti intimate non hanno svolto difese.
2- Il convincimento del relatore che il ricorso sia inammissibile in quanto, come le sentenze pronunziate all'esito del giudizio di revocazione non sono a loro volta suscettibili di ulteriore scrutinio per il tramite del medesimo mezzo straordinario di impugnazione - così disponendo l'art. 403 c.p.c. - così deve dirsi per le ordinanze che del pari definiscono il giudizio in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c., stante la natura decisoria che alle medesime deve riconoscersi (arg. Cass. S.U. n. 5055/2006).
3 - Va altresì messo in rilievo - sempre nell'ottica
dell'inammissibilità dalla quale risulta affetto il ricorso - che con la revocazione oggetto di esame si ripropone pedissequamente il terzo motivo della precedente revocazione (violazione del principio del contraddittorio) che fu dichiarato inammissibile per una già rilevata preclusione processuale, del tutto pretermessa nella considerazione del presente ricorso.
4- Se le suesposte considerazioni verranno ritenute condivisibili il ricorso è idoneo ad esser trattato in camera di consiglio per quivi esser dichiarato inammissibile".
La relazione è stata ritualmente comunicata alle parti - essendosi costituito con controricorso Liborio Di.. fu Antonino - ed al P.M. che, in sede di adunanza, ha condiviso le conclusioni ivi espresse.
Tali conclusioni ritiene il Collegio di poter integralmente recepire - pur dando atto dell'erronea indicazione, nella relazione, del patronimico del ricorrente (indicato come "fu Antonino" anziché come "fu Cesare") e del contro ricorrente (indicato come "fu Cesare" anziché "fu Antonino"), dal momento che non sono stati prospettati, nella memoria ex art. 378 c.p.c., argomenti di riflessione che possano incidere sulle argomentazioni esposte nella relazione suddetta.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^ sezione della Suprema Corte di Cassazione, il 18 novembre 2011. Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it

 


 

 

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