Art. 68, comma ottavo, del d.P.R. n. 270 del 2000 - Interpretazione - Personale medico a rapporto convenzionale - Turni di reperibilità domiciliare - Compenso unitario - Per ogni ora dell'incarico - Spettanza. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7310 del 22/03/2013
In tema di personale sanitario convenzionato, l'art. 68, comma ottavo, del d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, con cui è stato recepito l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, va interpretato nel senso che al personale medico impiegato nei turni di reperibilità domiciliare di 12 ore, organizzati al fine di fronteggiare assenze improvvise dei medici incaricati del turno di lavoro, va riconosciuto il compenso unitario stabilito dalla norma, per ogni ora dell'incarico attribuito nell'ambito del servizio di emergenza sanitaria territoriale.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7310 del 22/03/2013