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Concorrenza fra giurisdizione statale e giurisdizione dell'ordinamento sportivo – Cass. n. 29654/2020

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Concorrenza fra giurisdizione statale e giurisdizione dell'ordinamento sportivo - Controversia sull'individuazione degli organi titolari dell'azione disciplinare sportiva - Difetto assoluto di giurisdizione - Fondamento. Sport - federazioni sportive - In genere.

In tema di ordinamento sportivo, le controversie sulla concreta individuazione degli organi sportivi competenti alla promozione dell'azione disciplinare ed alla irrogazione di eventuali sanzioni sportive rientrano nella giurisdizione sportiva, in quanto ricomprese nella materia della "irrogazione ed applicazione" delle sanzioni sportive, ai sensi dell'art. 2 , comma 1, lett. b), del d.l. n. 220 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 280 del 2003, con conseguente difetto assoluto di giurisdizione dello Stato, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a., in ordine alla tutela risarcitoria per equivalente.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 29654 del 28/12/2020

corte

cassazione

29654

2020

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Domenico Condello - Avvocato Foro di Roma - Già Docente di Informatica Giuridica Università di Urbino
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