Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 13559 del 24/06/2005
Riparto degli affari civili e penali tra giudice civile e giudice penale - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di impugnazione del verbale di accertamento della guida in stato di ebbrezza decisa con sentenza del giudice di pace in sede civile.
Il giudice civile e il giudice penale, essendo entrambi magistrati ordinari, esercitano l'identico potere giurisdizionale e, quindi, l'individuazione delle rispettive sfere di attribuzione non pone una questione di giurisdizione, sulla quale debbano pronunciarsi le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Nella specie, le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con il quale il ricorrente aveva denunciato il difetto di giurisdizione in riferimento alla sentenza di un giudice di pace, di rigetto dell'impugnazione del verbale di accertamento della violazione dell'art. 186 del secondo comma del codice della strada - guida in stato di ebbrezza - che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere decisa dal giudice in sede penale).
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 13559 del 24/06/2005