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giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 14572 del 22/06/2007

Sovvenzioni pubbliche per la formazione professionale in sede decentrata concesse con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Controversia tra un'associazione privata destinataria del contributo pubblico e la P.A. demandata alla sua erogazione per il pagamento del finanziamento - Posizioni soggettive di detta associazione in relazione allo svolgimento della procedura di concessione della pubblica sovvenzione - Individuazione - Accertata esplicazione del potere di autotutela della P.A. comportante la sospensione della concessione del contributo pubblico per contrasto con l'interesse pubblico - Conseguente configurabilità della posizione di interesse legittimo in capo a detto soggetto destinatario della pubblica sovvenzione - Sussistenza - Devoluzione della suddetta domanda alla giurisdizione del giudice amministrativo. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 14572 del 22/06/2007

Il privato destinatario di finanziamenti pubblici nel campo della formazione professionale può essere titolare di differenziate situazioni giuridiche, diversamente qualificate, nei confronti della P.A. concedente. In particolare, nella fase successiva all'emanazione del provvedimento di finanziamento, detto privato è normalmente titolare di un diritto soggettivo avente ad oggetto la concreta erogazione delle somme disposte con tale finanziamento, con conseguente attribuzione della relativa giurisdizione al giudice ordinario per le controversie relative al pagamento degli importi dovuti ovvero riconducibili ai provvedimenti di decadenza o di risoluzione con i quali la P.A. abbia ritirato la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dalla convenzione posta a fondamento del rapporto di finanziamento; tuttavia, allorquando nella stessa fase la P.A. si determini nel senso di non erogare il finanziamento già accordato provvedendo, in sede di autotutela, ad annullare il predetto provvedimento per vizi di legittimità ovvero a revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico, il privato beneficiario non può vantare che l'interesse legittimo al corretto esercizio di detti poteri, con conseguente attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo delle controversie introdotte dallo stesso beneficiario per il riconoscimento di dette sovvenzioni pur in presenza dell'esercizio del menzionato potere di autotutela della P.A.. Pertanto, appartiene alla giurisdizione amministrativa la cognizione della domanda (proposta, invece, nella specie dinanzi al giudice ordinario, legittimamente, perciò, dichiaratosi carente di giurisdizione) tesa all'ottenimento, da parte di un'associazione privata, del pagamento dei contributi da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione di un programma di formazione professionale avanzato, qualora, dopo la fase di concessione del finanziamento e di stipula della convenzione-contratto tra le parti, il dirigente generale dell'Ufficio centrale per l'orientamento della formazione professionale dei lavoratori, istituito presso il citato competente Ministero, abbia disposto la sospensione dei finanziamenti stessi, così esercitando un atto di autotutela nell'interesse pubblico della P.A. (la cui valutazione ineriva, nel caso concreto, all'affidabilità del soggetto destinatario del finanziamento per fatti penali, ancorché emersi successivamente all'adozione del provvedimento di riconoscimento della pubblica sovvenzione).

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 14572 del 22/06/2007

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