Retroattività - divieto - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16899 del 24/06/2025 (Rv. 675329 - 01)
"Ius superveniens" - Successione di norme giuridiche nel tempo - Principio dell'irretroattività ex art. 11 delle preleggi - Portata - Fattispecie.
In tema di successione di norme giuridiche nel tempo, il principio dell'irretroattività, fissato dall'art. 11 delle preleggi, comporta che la norma sopravvenuta è inapplicabile, oltre che ai rapporti giuridici già esauriti, anche a quelli ancora in vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti già verificatisi ad opera del pregresso fatto generatore del rapporto ovvero in una modifica della disciplina giuridica del fatto stesso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali, dopo aver rilevato che l'attore era stato beneficiario del contributo di sostegno alla formazione, previsto dalla l.r. Sicilia n. 10 del 1986, per gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata con riguardo agli anni 1986 e 1987, di frequenza del corso di laurea in giurisprudenza, avevano correttamente statuito che allo stesso non competessero gli ulteriori benefici stabiliti dalla normativa sopravvenuta, attesa la natura irretroattiva di quest'ultima, intervenuta a distanza di oltre dieci anni dal termine degli studi universitari della parte).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16899 del 24/06/2025 (Rv. 675329 - 01)
![]()