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Enti pubblici minori - comuni e province - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4582 del 21/02/2025 (Rv. 673895-01)

Comune - Dichiarazione dello stato di dissesto - Conseguenze - Perdita della capacità processuale del Comune per le azioni di cognizione - Esclusione.

Ai sensi dell'art.248, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), dalla data della dichiarazione di dissesto del Comune e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 dello stesso decreto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, mentre nessuna conseguenza si verifica per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale del Comune, né alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4582 del 21/02/2025 (Rv. 673895-01)