Pagamento dei debiti - ereditari - esenzione del legatario - ripartizione tra gli eredi - procedimento civile - litisconsorzio - necessario - frazionamento pro quota - Assenza di solidarietà - Conseguenze - Litisconsorzio necessario tra i coeredi - Esclusione.
Ai sensi dell'art. 752 c.c., i debiti del de cuius, compresi quelli di natura risarcitoria, si ripartiscono parziariamente fra i coeredi, senza vincolo di solidarietà, con conseguente scindibilità del rapporto e insussistenza di un litisconsorzio necessario, sia in primo grado che in appello.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3142 del 07/02/2025 (Rv. 673883-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0752, Cod_Civ_art_1294, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332