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Condanna dello Stato all’equa soddisfazione ex art. 41 Convenzione EDU - Effetti preclusivi e vincolanti - Domanda di risarcimento dei danni ulteriori dinanzi al giudice nazionale - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

Nel caso in cui il giudice nazionale possa procedere al risarcimento del danno causato dalla violazione della Convenzione EDU, nonostante l'avvenuta liquidazione, da parte della Corte EDU, dell'equa soddisfazione ex art. 41 della Convenzione, quest'ultima riveste effetti preclusivi e vincolanti, nel senso che, da un lato, sulla falsariga del giudicato, impedisce al giudice nazionale di esaminare ex novo la medesima pretesa risarcitoria già esaminata dalla Corte di Strasburgo, e dall'altro, secondo una logica assimilabile alla compensatio lucri cum damno, lo obbliga a tener conto della già avvenuta liquidazione, consentendogli, pertanto, di prendere in considerazione solo le domande risarcitorie non proposte dinanzi alla Corte EDU, oppure proposte ma da questa non esaminate, e non anche quelle accolte o rigettate. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per essere incorsa nella violazione del giudicato internazionale, avendo accolto la domanda risarcitoria relativa a poste di danno che, sebbene riconosciute solo in parte, erano state tutte già esaminate dalla Corte EDU in seno alla liquidazione ex art. 41 della Convenzione).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21758 del 29/07/2025 (Rv. 675886 - 02)