Opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 proposta a giudice incompetente - "Translatio iudicii" - Necessità - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI
PROCESSO EQUO
TERMINE RAGIONEVOLE
In materia di equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001, anche dopo le modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, la competenza del giudice adito costituisce presupposto processuale e non già requisito di ammissibilità della domanda, sicché la corte d'appello, adita con l'opposizione di cui all'art. 5-ter della stessa legge, ove ritenga di non essere investita della competenza a provvedere, non può rigettare la domanda, ma deve dichiarare la propria incompetenza e, indicato il giudice competente, fissare il termine di riassunzione del procedimento in applicazione dell'art. 50 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11 del 03/01/2020 (Rv. 656330 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050_1
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2020