Scioglimento del contratto - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14030 del 26/05/2025 (Rv. 674749-01)
Risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo - eccezione d'inadempimento - Reciproci inadempimenti - Valutazione comparativa - Criterio meramente cronologico - Esclusione - Criterio di proporzionalità - Sussistenza.
In tema di inadempimenti contrattuali reciproci, la loro valutazione comparativa non può essere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14030 del 26/05/2025 (Rv. 674749-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455, Cod_Civ_art_1460