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Scioglimento del contratto - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2967 del 06/02/2025 (Rv. 673758-02)

Recesso unilaterale - risoluzione del contratto - per mutuo consenso - contratto preliminare - Clausola di esclusione del diritto di recesso del promissario acquirente - Successivo recesso del promissario acquirente sottoscritto da alcuni dei promittenti venditori - Mancata partecipazione all'accordo della parte non firmataria - Effetti - Limiti - Fattispecie.

Se le parti di un contratto preliminare hanno convenzionalmente escluso il diritto di recesso del promissario acquirente e questo poi, con successiva scrittura privata sottoscritta anche da due dei tre promittenti venditori, dichiara di recedere dal contratto prima della scadenza del termine previsto per la stipula del definitivo (tra l'altro, riconoscendo - in accordo con la controparte - di non avere alcunché a pretendere, salva la restituzione delle somme anticipatamente versate a titolo di prezzo), la mancata partecipazione all'accordo della parte non firmataria è ostativa all'effetto risolutivo del contratto preliminare, ma non impedisce il recesso del promissario acquirente (consentito dalla tacita revoca del divieto originario), anche se con effetto limitato ai soli sottoscrittori dell'accordo, conseguentemente tenuti ad adempiere alle obbligazioni assunte in quella sede, salva la patente violazione del principio di correttezza "sub specie" di effettività della tutela del contraente in buona fede, rispetto alla posizione del quale non è consentito alle controparti un inammissibile "venire contra factum proprium". (Nella specie, relativa ad un preliminare di cessione di quote sociali, stipulato da tre soci, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva escluso la responsabilità professionale di un avvocato per la mancata opposizione al decreto ingiuntivo che aveva condannato i soci firmatari dell'accordo di recesso alla restituzione al promissario acquirente delle somme versate a titolo di anticipazione del prezzo).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2967 del 06/02/2025 (Rv. 673758-02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1373, Cod_Civ_art_1351