Clausola derogatoria della competenza territoriale - Approvazione per iscritto da parte del non predisponente - Sufficienza - Omessa sottoscrizione da parte del predisponente - Irrilevanza - Sottoscrizione in calce a richiamo numerico – Idoneità.
La clausola di deroga della competenza per territorio, stabilita da uno dei contraenti a proprio favore, è valida quando l'altro contraente abbia sottoscritto la dichiarazione con la quale approva specificamente la stessa, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione di detta dichiarazione da parte del predisponente, ed a tale fine è sufficiente, quale indicazione specifica ed idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessità che questa sia integralmente trascritta.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12739 del 19/05/2017
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