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contratti in genere - invalidità - annullabilità del contratto - per vizi del consenso (della volontà) - dolo - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16004 del 11/07/2014

Dichiarazioni menzognere (cosiddetto mendacio) in relazione alla situazione patrimoniale e finanziaria della società - Cessioni di quote societarie - Causa di annullamento - Condizioni - Valutazione del giudice di merito - Contenuto. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16004 del 11/07/2014

Le dichiarazioni menzognere (cosiddetto mendacio) sono idonee ad integrare raggiri - e, dunque, a configurare il dolo contrattuale - la cui rilevanza è tanto maggiore in relazione all'affidabilità intrinseca degli atti utilizzati (come quelli contabili destinati a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria di una società) e se siano rese da una parte con la deliberata finalità di offrire una rappresentazione alterata della veridicità dei presupposti di fatto rilevanti per la determinazione del prezzo di cessione delle quote sociali e di viziare nell'altra parte il processo formativo della volontà negoziale. La valutazione della idoneità di tale comportamento a coartare la volontà del "deceptus" è riservata al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze - la cui prova è a carico del "deceptor" - dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto "ictu oculi" dell'inganno perpetrato nei suoi confronti.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16004 del 11/07/2014

ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO

CONTRATTI

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